FIGC, ecco il protocollo per “allungare” i prestiti in scadenza il 30 giugno

Il campionato è pronto a ripartire dopo la crisi dovuta al Covid-19, che ha fatto allungare la stagione corrente, obbligando modificare di conseguenza il calendario, facendo terminare la stagione in estate inoltrata.

La FIGC ha presentato e firmato un protocollo che modifica diverse norme contrattuali proprio in tal senso, e che proroga la durata dei prestiti originariamente in scadenza il prossimo 30 giugno. Di seguito il testo completo firmato dal presidente Gravina:

  • A) per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società per la quale sono tesserati a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente documento, è confermata la validità degli accordi economici già in essere.
  • B) per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società cedente e con la società cessionaria per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento, la durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 si intende prorogata al 31 agosto 2020. Di conseguenza, il tesseramento della stagione 2020/2021 decorre dal 1° settembre 2020;
  • C) per i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento, l’estensione al 31 agosto 2020 della durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 deve essere pattuita fra le parti mediante sottoscrizione di apposito modulo federale. Di conseguenza, il tesseramento della stagione 2020/2021 decorre dal 1° settembre 2020;
  • D) nei casi di cui alle lettere a) e b) e, per la lett.c), in caso accordo sulla estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento a titolo temporaneo, la “Parte fissa” della retribuzione lorda pattuita per la stagione 2019/2020 sarà riparametrata, ai fini dei controlli federali, sulla base di 14 mensilità (suddividendo l’importo dovuto per la mensilità di giugno in ratei mensili di pari importo per i mesi di giugno, luglio e agosto) e la “Parte fissa” della retribuzione lorda pattuita per la stagione 2020/2021 con la società titolare del tesseramento nella suddetta stagione sarà riparametrata, ai fini dei controlli federali, sulla base di 10 ratei mensili di pari importo a partire dalla mensilità di settembre 2020. Sono fatti salvi, previa sottoscrizione di apposito modulo federale, diversi accordi tra le Parti;
  • E) per i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente documento, l’estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico, da riproporzionarsi secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, tenendo in ogni caso conto della attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al termine della stagione, è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le parti;
  • F) per gli allenatori ed i preparatori atletici titolari di contratti pluriennali è confermata la validità degli accordi economici già in essere per i quali, ai fini del trattamento economico, si rinvia alle previsioni della precedente lettera d);
  • G) per gli allenatori ed i preparatori atletici titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 l’estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico, da riproporzionarsi secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, tenendo in ogni caso conto della attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al termine della stagione, è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le parti;
  • H) gli eventuali accordi di ridefinizione, anche parziale, degli importi contrattualmente previsti per la “Parte fissa” delle mensilità di marzo 2020 e/o aprile 2020 e/o maggio 2020 e/o giugno 2020, depositati presso la Lega competente, devono intendersi come regola generale risolutivi di ogni controversia per gli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid – 19, con conseguente non impugnabilità e non esperibilità di azioni riguardo ai predetti accordi;
  • I) la decorrenza dal 1° luglio 2020 degli eventuali accordi preliminari relativi alla stagione 2020/2021 depositati prima della data di pubblicazione del presente documento è posticipata al 1° settembre 2020. Restano invariate le pattuizioni economiche, salvo diverso accordo fra le parti;
  • J) i presenti principi troveranno applicazione soltanto per le società che riprenderanno l’attività ufficiale nella stagione sportiva 2019/2020.